STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
INTER CLUB GENÈVE

Nel segno della passione per il Football Club Internazionale Milano e dell’orgoglioso spirito di appartenenza che, trascendendo ogni frontiera, unisce i suoi sostenitori, e nel proposito di promuovere la vita culturale, associativa e comunitaria nella Città di Ginevra, nasce l’Inter Club Genève. Con il presente Statuto, il Fondatore ne afferma i principi, ne dispone l’ordinamento e ne sancisce le norme fondamentali, affinché l’associazione possa crescere, prosperare e ispirare, coltivando i valori dello sport, la fratellanza tra i membri e il profondo legame con la Città.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e forma giuridica

È costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, denominata Inter Club Genève.

Art. 2 - Sede

L’associazione ha sede a Ginevra, nel Cantone di Ginevra.

Art. 3 - Durata

La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Scopo

  1. L’associazione ha per scopo la riunione dei sostenitori del Football Club Internazionale Milano (“Inter”) che risiedono nella Città di Ginevra o che ad essa siano legati da un vincolo di origine, appartenenza o sentimento, al fine di:
    - promuovere e coordinare eventi, iniziative e trasferte connessi all’attività sportiva e sociale dell’Inter;
    - favorire lo spirito sportivo, l’amicizia e la coesione tra i membri.

  2. Essa persegue, nella misura compatibile con le leggi svizzere e con il presente Statuto, gli scopi e le finalità del Centro Coordinamento Inter Club (“CCIC”), al quale si impegna ad affiliarsi annualmente, qualora siano soddisfatti i requisiti da esso stabiliti.

Art. 5 - Simbolo

Il simbolo ufficiale dell’associazione riprende gli elementi araldici dello stemma della Città di Ginevra, reinterpretandoli nei colori nero e azzurro.

Esso costituisce elemento distintivo dell’identità dell’associazione ed è utilizzato nell’ambito delle attività ufficiali.

Art. 6 - Luogo delle attività principali

In virtù del legame dell’associazione con la Città di Ginevra, tutte le sue attività principali, quali riunioni, eventi e iniziative, devono tenersi all’interno di essa, salvo casi eccezionali e motivati, tra cui le trasferte ufficiali.

Art. 7 - Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali dell’associazione sono l’italiano e il francese.

In quanto fratelli del mondo, i suoi membri si impegnano, in uno spirito di apertura, accoglienza e inclusione, a favorire la comunicazione e l’integrazione di ogni persona che non parli almeno una di tali lingue.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:
- il Comitato Direttivo;
- l’Assemblea Generale.

Art. 9 - Anno associativo

  1. L’anno associativo decorre dal 1º settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

  2. Esso costituisce il periodo di riferimento per l’organizzazione delle attività, la rendicontazione contabile e la durata dei mandati statutari.

Art. 10 - Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali dell’associazione avvengono tramite posta elettronica o posta ordinaria, agli indirizzi forniti dai membri all’atto dell’iscrizione o successivamente aggiornati.

Tali modalità sono valide a tutti gli effetti statutari, salvo diversa disposizione del presente Statuto o delle leggi vigenti.

Sezione 1 - Il Comitato Direttivo

Art. 11 - Composizione e funzionamento

  1. L’amministrazione dell’associazione è affidata al Comitato Direttivo (“il Comitato”).

  2. Il Comitato è composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri, tra cui devono figurare un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. In mancanza di candidati, le cariche possono essere cumulate.

  3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale (“l’Assemblea”) tra i membri ordinari che abbiano maturato almeno due anni consecutivi di appartenenza all’associazione. Come primo atto del proprio insediamento, il Presidente procede, sentita l’Assemblea, alla nomina dei restanti membri del Comitato.

  4. Il mandato del Comitato ha durata annuale e coincide con l’anno associativo.

Art. 12 - Il Presidente

  1. Il Presidente dirige e rappresenta l’associazione, ne garantisce la continuità operativa e vigila sul rispetto del presente Statuto.

  2. Convoca e presiede il Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta in forma scritta di un membro, definendo l’ordine del giorno.

  3. In caso d’urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Comitato, da sottoporre a ratifica nella seduta successiva.

  4. Rappresenta legalmente l’associazione.

  5. Detiene diritto di veto sulle decisioni concernenti:
    - l’affiliazione ad enti terzi o reti associative;
    - la concessione dello status di membro onorario.

Art. 13 - Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente assume temporaneamente le relative funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

  2. Qualora anche il Vicepresidente fosse assente o impedito, le funzioni presidenziali sono esercitate da un altro membro del Comitato designato a maggioranza dei membri in carica.

Art. 14 - Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria dell’associazione.

  2. Redige annualmente il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria, comprensiva della rendicontazione delle entrate e delle uscite, da sottoporre all’approvazione del Comitato e, successivamente, dell’Assemblea Generale.

  3. Cura la riscossione delle quote associative e ogni altro provento, nonché l’esecuzione dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

  4. Trasmette annualmente al CCIC il bilancio e la relazione finanziaria approvati.

  5. Può delegare, previa approvazione del Comitato, in tutto o in parte, le proprie funzioni a terzi.

Art. 15 - Il Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato e mantiene aggiornati i registri ufficiali dell’associazione, inclusi il libro dei membri, i verbali e gli atti deliberativi.

  2. È incaricato della redazione e dell’invio delle convocazioni, nonché della pubblicazione degli annunci ufficiali.

  3. Cura la corrispondenza dell’associazione.

  4. In caso di impedimento, è temporaneamente sostituito da un altro membro del Comitato designato dal Presidente.

Art. 16 - Il Fondatore

  1. È riconosciuto come Fondatore dell’Inter Club Genève il primo firmatario dell’atto costitutivo.

  2. Detiene diritto di veto su ogni deliberazione relativa a:
    - il nome dell’associazione;
    - la sede;
    - il simbolo;
    - l’affiliazione ad altri enti o reti associative;
    - lo scioglimento dell’associazione.

  3. Fa parte di diritto del Comitato, salvo che ricopra già una delle cariche statutarie.

  4. Il Fondatore non può trasmettere i propri diritti ad alcuna altra persona.

Art. 17 - Competenze del Comitato

Il Comitato è responsabile della gestione e del coordinamento dell’associazione. In particolare:

  1. Garantisce il buon funzionamento e lo sviluppo dell’associazione.

  2. Delibera sulle domande di ammissione e sull’eventuale esclusione dei membri.

  3. Determina l’importo delle quote associative.

  4. Approva il bilancio e la relazione annuale redatti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea.

  5. Convoca l’Assemblea.

  6. Supervisiona le attività, le iniziative e i progetti dell’associazione.

  7. Nomina eventuali responsabili di sezioni interne o incarichi specifici.

  8. Può dichiarare decaduti i membri che risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Comitato.

  9. Applica sanzioni disciplinari in conformità al presente Statuto.

  10. Delibera la radiazione dei membri per gravi motivi disciplinari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31, comma 4.

Art. 18 - Deliberazioni del Comitato

Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Sostituzioni all’interno del Comitato

  1. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più membri del Comitato, il Presidente provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei limiti di composizione previsti.

  2. Ogni variazione nella composizione del Comitato deve essere comunicata per iscritto a tutti i membri dell’associazione.

Sezione 2 - L’Assemblea Generale

Art. 20 - Composizione e funzionamento dell’Assemblea Generale

  1. L’Assemblea è composta da tutti i membri ordinari di maggiore età in regola con il versamento della quota associativa.

  2. Possono assistere alle sedute, con diritto di parola ma non di voto:
    - i membri onorari;
    - osservatori esterni invitati dal Presidente, dal Fondatore o dal Comitato;
    - i rappresentanti del CCIC.

  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

  4. In apertura di seduta, il Presidente designa un segretario incaricato della redazione del verbale e, in caso di votazioni o elezioni, da tre a cinque scrutatori scelti tra i membri ordinari.

Art. 21 - Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea:

  1. Elegge il Presidente dell’associazione.

  2. Approva i conti e i rapporti annuali.

  3. Delibera su proposte del Comitato, mozioni e ricorsi.

  4. Approva le modifiche statutarie.

  5. Delibera sullo scioglimento dell’associazione.

Art. 22 - Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, nel mese di agosto, su convocazione del Comitato.

  2. Possono essere convocate sedute straordinarie dal Presidente, dal Comitato, o su richiesta in forma scritta di almeno un quinto dei membri ordinari.

Art. 23 - Deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri ordinari e la partecipazione di almeno uno tra il Presidente e il Vicepresidente.

  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione statutaria.

  3. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce le modalità di voto e decide se le votazioni debbano svolgersi in forma palese o segreta.

  4. Qualora l’Assemblea ordinaria non raggiunga il quorum previsto al comma 1, essa deve essere riconvocata entro quindici giorni. Se anche la seconda convocazione non risulta validamente costituita, il Presidente in carica si intende confermato per un ulteriore anno associativo.

TITOLO III - MEMBRI

Art. 24 - Categorie di membri

L’associazione è composta da:
- membri ordinari, che godono di tutti i diritti previsti dal presente Statuto;
- membri onorari, nominati a titolo simbolico o per meriti, con diritti limitati ai sensi dell’articolo 30, comma 2.

Art. 25 - Incompatibilità

  1. La qualità di membro è incompatibile con l’iscrizione ad altre associazioni analoghe legate ad altri club italiani di calcio professionistico.

  2. Non possono essere ammessi, né mantenere la qualifica di membro, coloro che:
    - stiano scontando una pena privativa della libertà personale;
    - siano stati condannati con sentenza penale definitiva per reati gravi manifestamente incompatibili con gli scopi e i valori dell’associazione, salvo riabilitazione o decorso del termine previsto dalla legge.

Art. 26 - Ammissione dei membri ordinari

  1. Può diventare membro ordinario chiunque condivida gli scopi e i valori dell’associazione e versi la quota associativa annuale.

  2. La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta.

  3. L’ammissione è deliberata e confermata al richiedente dal Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, senza obbligo di motivazione.

  4. In caso di rifiuto, l’interessato può presentare ricorso all’associazione attraverso il Segretario, entro quindici giorni dalla comunicazione del rifiuto. Il Comitato sottopone il ricorso all’Assemblea Generale in seduta straordinaria, che si pronuncia in via definitiva.

Art. 27 - Diritti dei membri ordinari

I membri ordinari hanno diritto di:
- partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- usufruire dei servizi e delle agevolazioni offerte dall’associazione o tramite il CCIC.

I membri ordinari di maggiore età hanno inoltre diritto di:
- votare in Assemblea Generale e proporre mozioni;
- candidarsi alle cariche associative previste dal presente Statuto.

Art. 28 - Doveri dei membri ordinari

I membri ordinari sono tenuti a:
- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- tenere una condotta rispettosa dell’immagine dell’Inter e dell’associazione, dentro e fuori dagli eventi ufficiali;
- versare la quota associativa nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato.
- comunicare tempestivamente al Comitato (tramite il Segretario) l’eventuale insorgere di situazioni di incompatibilità, come definite all’articolo 25.

Art. 29 - Rinnovo dell’affiliazione

  1. L’affiliazione dei membri ordinari si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta in forma scritta comunicata al Comitato entro il 31 luglio.

  2. In assenza di tale comunicazione, il membro è tenuto al versamento della quota associativa relativa al nuovo anno.


Art. 30 - Membri onorari

  1. Il Presidente e il Fondatore possono deliberare la nomina di membri onorari, di propria iniziativa, su proposta di almeno due terzi del Comitato o di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea.

  2. La nomina si considera valida se accettata dall’interessato in forma scritta.

  3. I membri onorari:
    - non sono soggetti al versamento della quota associativa;
    - non possono ricoprire cariche nel Comitato;
    - non godono dei vantaggi derivanti dall’affiliazione al CCIC.

  4. Lo status di membro onorario può essere revocato dal Presidente, dal Fondatore o da almeno due terzi dei membri del Comitato.

  5. In caso di richiesta da parte di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea, il Comitato provvede alla revoca senza necessità di ulteriore deliberazione.

  6. Lo status decade automaticamente qualora l’interessato divenga membro ordinario.

Art. 31 - Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde nei seguenti casi:

  1. dimissioni scritte comunicate al Comitato;

  2. sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 25;

  3. comportamento contrario agli scopi dell’associazione o lesivo della sua immagine, come determinato dal Comitato;

  4. radiazione deliberata dal Comitato per gravi motivi disciplinari, con facoltà di ricorso all’Assemblea da parte dei membri ordinari;

  5. mancato pagamento della quota associativa, da parte dei membri ordinari, entro i termini stabiliti.

TITOLO IV - RISORSE FINANZIARIE

Art. 32 - Risorse dell’associazione

Le risorse dell’associazione provengono da:
- quote associative annuali;
- donazioni e contributi da sostenitori o partner;
- proventi derivanti da eventi, attività sociali e dalla vendita di materiali recanti il simbolo dell’associazione;
- eventuali altri contributi conformi agli scopi statutari.

Art. 33 - Quote associative

  1. La quota associativa annuale è composta da due elementi:
    - la quota di affiliazione, stabilita annualmente dal CCIC;
    - una quota interna, stabilita annualmente dal Comitato, destinata al sostegno delle spese ordinarie dell’associazione.

  2. La quota interna non può in alcun caso superare la metà della quota CCIC.

  3. Il Comitato comunica annualmente ai membri l’importo complessivo della quota associativa e le modalità di pagamento accettate.

Art. 34 - Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- materiali, attrezzature e altri beni mobili o immobili di proprietà;
- avanzi di gestione e riserve straordinarie.

Art. 35 - Responsabilità patrimoniale

L’associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36 - Presidenza del Fondatore

Nel segno dello slancio fondativo e per garantire continuità all’avvio dell’associazione, il Fondatore assume la carica di Presidente fino all’Assemblea da tenersi nell’agosto del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 37 - Comitato provvisorio

Alla data di adozione del presente Statuto e sino alla convocazione della prima Assemblea Generale, il Comitato Direttivo è composto esclusivamente dal Presidente, che esercita ad interim anche le funzioni di Tesoriere e di Segretario.

Art. 38 - Prima Assemblea

La prima Assemblea Generale dovrà essere convocata entro il 31 agosto 2025, con il seguente ordine del giorno minimo:
- presentazione dell’associazione;
- presentazione dei conti;
- nomina di un Vicepresidente, di un Tesoriere e di un Segretario.

Art. 39 - Deroga ai requisiti per l’elezione del Presidente

In deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, in occasione della prima elezione ordinaria del Presidente per il secondo anno associativo, possono candidarsi alla carica anche i membri onorari che, alla data della convocazione dell’Assemblea, risultino ininterrottamente iscritti da almeno dodici mesi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Lingua dello Statuto

Il presente Statuto è redatto in entrambe le lingue ufficiali dell’associazione.

In caso di discrepanza interpretativa tra le due versioni, prevale la versione in lingua italiana.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la sottoscrizione del Fondatore e della Cofirmataria dello Statuto dell’Inter Club Genève.